Art. 13.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione).

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, nell'ambito della Conferenza unificata, riunisce le regioni, gli enti locali, la Società italiana degli autori ed editori e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al fine di definire i criteri per la semplificazione delle autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di spettacoli dal vivo. I criteri della semplificazione sono attuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.